STATUTO di “ACQUADÊLA”
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I
Denominazione – Sede

Art.1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata “ACQUADÊLA – ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA”, associazione senza finalità di lucro, aperta a tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.
L’associazione ha sede in Bologna, Via Andrea Costa n. 174.
Con delibera del Consiglio Direttivo può aderire ad altre associazioni e può affiliarsi ad enti di promozione sportiva, alle Federazioni Sportive Nazionali e simili aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
I colori sociali sono: Verde-Giallo-Rosso

TITOLO II
Scopo – Oggetto

Art.2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi; si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali, atti al loro miglioramento morale e fisico, ed alla loro preparazione sportiva con particolare attenzione alle persone giovani, tutelando la salute degli associati contrastando l’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni sportive.

Art.3
Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l’associazione può operare nei seguenti ambiti di attività:

  1. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nelle diverse discipline svolte all’interno della polisportiva;
  2. Gestire immobili ed impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  3. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  4. Partecipare attivamente all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
  5. Gestire e promuovere attività didattiche, intendendosi per tali i corsi di istruzione tecnico professionale, di qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

  • Allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
  • Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  • Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  • Pubblicare periodici da distribuire gratuitamente;
  • Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art 4 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO III
Associati

Art. 5
Il numero degli associati è illimitato.
Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
E’ esclusa l’adesione temporanea dell’associato al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.

Art. 6
Chi intende essere ammesso come associato deve farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo dell’Associazione, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenne, sarà necessario il consenso dell’esercente la potestà parentale.
La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all’atto del rilascio della tessera sociale, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati.
In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio delle tessera, all’atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Art. 7
La qualifica di associato dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo.

Gli associati individuali sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento della quota sociale.

Non è ammessa la trasmissibilità della quota associativa né una sua rivalutazione.

Art.8
Gli associati sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota deve essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è mai rimborsabile.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l’automatica decadenza dell’associato.
Con delibera del Consiglio Direttivo sono ammessi come Associati Onorari le persone fisiche o gli Enti che operano o hanno operato con particolare impegno a favore dell’associazione; l’associato onorario non paga nessuna quota.

TITOLO IV
Recesso – Esclusione

Art. 9
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10
Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del associato:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.
L’esclusione diventa operante dalla comunicazione all’escluso e successiva annotazione nel libro degli associati.

Art. 11
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto all’art.9 lett. b) del presente Statuto.
Gli associati receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

TITOLO V
Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Art.12
Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote e dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività e dei progetti, per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono provenire all’Associazione nello svolgimento delle sue attività. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquisiti con gli introiti di cui sopra.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art.13
L’anno sociale e l’esercizio finanziario va dal 1/9 al 31/8 dell’anno successivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto o bilancio da presentare all’assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI
Organi dell’Associazione

Art. 14
Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Assemblee

Art.15
L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avvisi da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenenti l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Art.16
L’assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio annuale consuntivo ed eventualmente anche preventivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti;
  5. delibera l’esclusione degli associati.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario o bilancio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art.17
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Art.18
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo 4 associati.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Art.19
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario verbalizzatore è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Consiglio Direttivo

Art. 20
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati.
È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire la medesima carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza, ed in casi di particolare urgenza anche tramite fax o e-mail almeno due giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio;

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto o bilancio preventivo e quello consuntivo;
  3. compilare gli eventuali regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale
  5. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
  6. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. compiere gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Art.21
In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni volontarie come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituire i consiglieri dimissionari o decaduti, nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l’eventuale ratifica.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art.22
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente rimane in carica tre anni, in concomitanza con l’elezione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art.23
Oltre alla regola tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo, Libro Associati e Libro Probiviri), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti deve farsi carico delle relative spese.

TITOLO VII
Sezioni autonome

Art.24
Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni Autonome, suddivise in base all’attività sportiva/ricreativa/culturale perseguita. Il funzionamento delle Sezioni Autonome sarà disciplinato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII
Scioglimento

Art.25
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sono nominati uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i non soci, che curano la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili e la estinzione delle obbligazioni in essere.
Tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, Legge 23/12/1996, n.662 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 26
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, ovvero tra gli organi dell’Associazione, deve essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna su istanza della parte più diligente . Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna deve provvedere alla nomina dell’Arbitro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di nomina, L’Arbitro decide in via rituale secondo diritto e deve pronunciare il lodo nel termine di 120 giorni dall’accettazione della nomina. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Dlg 17/01/2003 n.5 e, se compatibili con queste ultime, le norme del Codice di Procedura Civile relative all’arbitrato rituale.

Norma finale

Art.27
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

Lascia un commento